Home page

| Trova Aziende | Vomero Servizi | Vomero Ieri e Oggi | Vomero Life | Area Riservata | Contatti

pubblicità inserisci la tua azienda gratis
Hai cercato: Vomero Servizi Anagrafe e documenti
Pubblicazioni e celebrazione di matrimonio

PUBBLICAZIONE

IN COSA CONSISTE?
La pubblicazione di matrimonio consiste nell’affissione di un atto contenente le generalità degli sposi presso la Casa Comunale per un periodo di almeno otto giorni.

A COSA SERVE?
Questo atto serve a rendere nota l’intenzione dei nubendi di contrarre matrimonio, in modo che chiunque ne abbia interesse possa fare le eventuali opposizioni. In assenza di dette opposizioni, il matrimonio potrà essere celebrato dal quarto giorno dalla scadenza della pubblicazione. Qualora la celebrazione non avvenga entro 180 giorni dalla pubblicazione, quest’ultima si considera come non avvenuta.

SI PUO’ OMETTERE?
Il Tribunale ordinario, su istanza degli interessati e a seguito di gravi motivi, può ridurre la durata della pubblicazione; per cause gravissime può anche autorizzare l’omissione della pubblicazione.

DOVE  E QUANDO SI RICHIEDE?
La pubblicazione di matrimonio deve essere richiesta all’ufficiale dello stato civile del Comune in cui risiede almeno uno degli sposi. Occorre pertanto concordare personalmente con l’ufficiale di stato civile un appuntamento durante gli orari di apertura al pubblico.

CHI DEVE INTERVENIRE?
E’ necessaria la presenza dei nubendi stessi o della persona incaricata di rappresentarli (mandatario speciale), e di due testimoni maggiorenni, anche se parenti, muniti di un documento di riconoscimento valido. Gli sposi dovranno esibire anche il loro codice fiscale. Per chi non conosce la lingua italiana è richiesta la presenza anche di un interprete.

QUANTO COSTA?
€ 11,00  per la marca da bollo applicata sull’atto affisso

A CHI RICORRERE IN CASO DI RIFIUTO?
L’ufficiale dello stato civile che ritiene di non poter procedere alla pubblicazione, rilascia un certificato con i motivi del rifiuto.
Contro il rifiuto è dato ricorso al Tribunale, che provvede in camera di consiglio sentito il pubblico ministero.

LA CELEBRAZIONE DEL MATRIMONIO CON RITO CIVILE

QUALI DOCUMENTI PRESENTARE PER LA PUBBLICAZIONE?

Per i cittadini italiani:
Autocertificazione sostitutiva dei certificati di nascita,  cittadinanza, residenza e di stato libero;
per i minori di età: decreto di ammissione al matrimonio;

Per i cittadini stranieri:
nulla osta al matrimonio dal quale risulti che, secondo le leggi del proprio Stato, l’interessato può contrarre matrimonio;
atto di nascita, da esibire qualora nel nulla osta al matrimonio non siano indicate la data di nascita e/o le generalità dei genitori;
I documenti sopra descritti dovranno essere rilasciati dalla competente Autorità straniera, redatti in lingua italiana (o con allegata traduzione – in bollo) e legalizzati * (sono fatte salve le esenzioni dall’obbligo della legalizzazione stabilite da leggi o da accordi internazionali);
qualora lo straniero sia residente in Italia: autocertificazione sostitutiva del certificato di residenza e di stato libero;
per i minori di età: decreto di ammissione;

QUANDO PUO’ ESSERE CELEBRATO
A decorrere dal quarto giorno successivo alla scadenza della pubblicazione e non oltre i 180 giorni da tale data.

DOVE  
presso la Circoscrizione ove fu richiesta la relativa pubblicazione.

Inoltre, su richiesta degli sposi, il matrimonio civile può essere celebrato presso il Maschio Angioino, nella Sala della Loggia sito in Piazza Municipio

QUANDO dal lunedì al sabato, non festivi, durante gli orari d’ufficio e previo accordo con l’ufficiale dello stato civile:

CHI DEVE INTERVENIRE?
Il Sindaco o un suo delegato, gli sposi, due testimoni (anche se parenti) e, se richiesto, l’interprete.

QUANTO COSTA?
La cerimonia è gratuita.

CI SI PUO’ SPOSARE IN COMUNE DIVERSO DA QUELLO IN CUI E’ STATO PUBBLICATO IL MATRIMONIO?
Si ! Purché gli sposi esprimano detta volontà all’ufficiale dello stato civile per iscritto, su carta legale, indicando il Comune ove essi intendono contrarre matrimonio ed i motivi di tale loro scelta.

CI SI PUO’ SPOSARE FUORI DALLA CASA COMUNALE?
Solamente in due casi:

       quando uno degli sposi (o entrambi) è materialmente impossibilitato a recarsi presso la Casa Comunale per infermità o altro grave motivo.  Tale impossibilità deve risultare da dichiarazione rilasciata (in bollo) da un medico o da un pubblico ufficiale;
       nel caso in cui insorga un imminente pericolo di vita per uno o per entrambi gli sposi, condizione che dovrà essere certificata, in bollo, da un medico.

Comunione o separazione legale dei beni?

Dal 20 settembre 1975 per tutti coloro che si sono sposati o che si sposeranno si applica automaticamente il regime patrimoniale della comunione dei beni.

Se i coniugi  - dopo il matrimonio - desiderino un regime patrimoniale diverso,ossia di separazione dei beni, potranno provvedervi con atto pubblico davanti ad un notaio. la separazione dei beni può essere chiesta senza alcuna spesa al momento della celebrazione del matrimonio oppure in seguito, rivolgendosi ad un notaio (deve però sussistere il consenso di entrambi i coniugi). Il notaio provvederà a trascrivere l'intervenuta separazione dei beni a margine dell'atto di matrimonio (tale trascrizione è molto importante nei confronti dei terzi).


LA CELEBRAZIONE DEL MATRIMONIO CONCORDATARIO

Il matrimonio concordatario è celebrato in Chiesa davanti ad un Ministro del Culto Cattolico.

Affinché acquisisca validità civile, sono necessari: l’esposizione delle pubblicazioni nella Casa Comunale e nella Chiesa Parrocchiale; il Nulla Osta dell’ufficiale dello stato civile; la celebrazione alla presenza di due testimoni;.

QUALI DOCUMENTI PRESENTARE PER LA PUBBLICAZIONE?
Richiesta di pubblicazione presso la Casa Comunale, formulata dal Parroco in carta libera.

Per i cittadini italiani:
Autocertificazione sostitutiva dei certificati di nascita,  cittadinanza, residenza e di stato libero;
per i minori di età: decreto di ammissione al matrimonio;


Per i cittadini stranieri:
nulla osta al matrimonio dal quale risulti che, secondo le leggi del proprio Stato, l’interessato può contrarre matrimonio;
atto di nascita, da esibire qualora nel nulla osta al matrimonio non siano indicate la data di nascita e/o le generalità dei genitori;


I documenti sopra descritti dovranno essere rilasciati dalla competente Autorità straniera, redatti in lingua italiana (o con allegata traduzione – in bollo) e legalizzati  (sono fatte salve le esenzioni dall’obbligo della legalizzazione stabilite da leggi o da accordi internazionali);

qualora l’interessato sia residente in Italia: autocertificazione sostitutiva del certificato di residenza e di stato libero;
per i minori di età: decreto di ammissione;

QUANDO PUO’ ESSERE CELEBRATO?

Dal quarto giorno successivo al compimento della pubblicazione previo ritiro del Nulla Osta rilasciato dall’ufficiale dello stato civile.   Se la celebrazione non ha luogo nei 180 giorni successivi, la pubblicazione si considera come non avvenuta.
DOVE?
Nel luogo concordato con il proprio Parroco.

LA CELEBRAZIONE DEL MATRIMONIO ACATTOLICO

Il matrimonio acattolico è celebrato secondo le Confessioni religiose i cui rapporti con lo Stato sono regolati dalla Legge 24.06.1929, n. 1159 e dalle relative norme di attuazione di cui al R.D. 28.02.1930, n. 289.

Affinché acquisisca validità civile sono necessari: l’esposizione della pubblicazione di matrimonio nella Casa Comunale; l’autorizzazione a celebrare il Matrimonio rilasciata, per quel determinato Ministro di Culto, dall’ufficiale dello stato civile competente per territorio; la celebrazione alla presenza di due testimoni;

QUALI DOCUMENTI PRESENTARE PER LA PUBBLICAZIONE?

I nubendi devono comunicare all’ufficiale dello stato civile “IL RITO” secondo il quale essi intendono celebrare il loro matrimonio, il nominativo del Ministro del Culto ed il Comune ove intendono sposarsi.

Per i cittadini italiani:
Autocertificazione sostitutiva dei certificati di nascita,  cittadinanza, residenza e di stato libero;
per i minori di età: decreto di ammissione al matrimonio;

Per i cittadini stranieri:
nulla osta al matrimonio dal quale risulti che, secondo le leggi del proprio Stato, l’interessato può contrarre matrimonio;
atto di nascita, da esibire qualora nel nulla osta al matrimonio non siano indicate la data di nascita e/o le generalità dei genitori;

I documenti sopra descritti dovranno essere rilasciati dalla competente Autorità straniera, redatti in lingua italiana (o con allegata traduzione – in bollo) e legalizzati  (sono fatte salve le esenzioni dall’obbligo della legalizzazione stabilite da leggi o da accordi internazionali);
qualora l’interessato sia residente in Italia: autocertificazione sostitutiva del certificato di residenza e di stato libero;
per i minori di età: decreto di ammissione;

QUANDO PUO’ ESSERE CELEBRATO?
Dal quarto giorno successivo al compimento della pubblicazione previo ritiro della relativa autorizzazione rilasciata dall’ufficiale dello stato civile.   Se la celebrazione non avrà luogo nei 180 giorni successivi, la pubblicazione si considera come non avvenuta.

DOVE?
Nel Comune di residenza degli sposi o nel Comune di residenza del Ministro del Culto oppure in un Comune diverso dai precedenti purché compreso nella circoscrizione territoriale in cui il Ministro di Culto è autorizzato ad esercitare le proprie funzioni.


Treni Voli Farmacie Comune Sanità Quotidiani Traghetti Meteo Oroscopo Metronapoli
Orario treni Orario voli Farmacie Comune Sanità Quotidiani Traghetti Video meteo Oroscopo Metronapoli

© Vomeromania.com 2009-2019 by Ma.Co.R.