Erogazione benefici economici in favore degli invalidi civili
La domanda per il riconoscimento dell’invalidità deve essere presentata alla Commissione medica istituita presso la ASL di residenza.
Esistono due diversi modelli per la presentazione della domanda: uno per la persona maggiorenne, e l’altra per la persona minorenne o interdetta.
Alla domanda devono essere allegati il certificato medico attestante la natura dell’infermità invalidante ed ogni altra documentazione integrativa.
- Chi stabilisce l’invalidità
Esistono tre Commissioni a carattere medico – legale che si occupano degli invalidi civili:
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la commissione di 1° grado istituita presso le ASL competenti per territorio per vedere riconosciute le invalidità civili, la cecità, il sordomutismo e/o l’handicap;
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La commissione medica periferica per le pensioni di guerra e le invalidità civili ( oggi Commissione medica di verifica), organo del Ministero del Tesoro che effettua un controllo sugli accertamenti delle Commissioni di 1° grado presso le ASL.
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La Commissione medica superiore e di invalidità civile che funge da organo di appello in sede medico legale avverso gli accertamenti sanitari effettuati dalla Commissione presso la ASL da quella medico periferica, nonché di verifica.
Entro tre mesi dalla presentazione dell’istanza la ASL predispone l’invito a visita collegiale per l’interessato;
Effettuata la visita, qualora l’esito della stessa abbia ad oggetto il riconoscimento di un punteggio di invalidità sufficiente per il l’ottenimento dei benefici economici, la Asl invierà copia del verbale sanitario sia al cittadino richiedente che all’ufficio comunale competente.
Bisogna precisare che il requisito sanitario costituisce un presupposto essenziale di per sé necessario ma non sempre da solo sufficiente per acquisire il diritto alla prestazione. Occorre, infatti, la presenza di ulteriori requisiti, quali quello economico, il cui limite non deve mai superare il tetto massimo previsto dalla legge.
- Chi e’ competente alla decretazione
Ricevuto il verbale sanitario l’ufficio competente del Comune provvede all’istruzione della pratica.
Per una completa istruzione della pratica occorre la compilazione di tutta la modulistica (il cui fac simile si allega), che verrà trasmessa all’invalido cura dell’ufficio comunale competente. Tali moduli una volta compilati dovranno essere ritrasmessi all’indirizzo indicato dal Comune.
Tale modulistica ha principalmente ad oggetto una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con a quale l’interessato dichiara, oltre ai dati anagrafici, anche la situazione reddituale e la presenza o meno di eventuali diversi trattamenti pensionistici incompatibili con quelli spettanti agli invalidi civili, ai ciechi civili, ai sordomuti.
Tali dichiarazioni saranno oggetto di verifica da parte dell’ufficio ricevente.
La compilazione del modello di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà e le autocertificazioni da produrre, devono rispettare la disciplina vigente.
Pertanto, qualora la documentazione venga inviata per posta o venga consegnata allo sportello da un soggetto diverso dal destinatario della pratica di invalidità, occorre allegare fotocopia del documento di identità.
Nel caso in cui invece la documentazione venga personalmente consegnata dall’invalido allo sportello, questi dovrà aver cura di firmare dinnanzi all’impiegato addetto alla ricezione.
Una volta completata la documentazione necessaria, verificato il possesso dei prescritti requisiti socio-economici, l’ufficio comunale competente emana il decreto amministrativo avente ad oggetto il riconoscimento del diritto dell’invalido all’ottenimento dei benefici economici corrispondenti al grado di invalidità accertato dalla commissione sanitaria. Tale decreto verrà trasmesso sia all’interessato che all’INPS territorialmente competente, che provvederà all’effettiva erogazione del concesso trattamento ecomico.
Vi può essere altresì l’ipotesi di un provvedimento di diniego della concessione del beneficio economico. In tale caso il decreto verrà trasmesso all’interessato il quale potrà impugnare proponendo ricorso amministrativo o giurisdizionale.
Il requisito sanitario nonché il trattamento economico spettante oltre che in via amministrativa può essere riconosciuto anche con sentenza.
EREDI
Può accadere che prima dell’effettiva erogazione del beneficio economico l’invalido deceda. In tale caso gli eredi devono presentare domanda al Comune per la riscossione delle rate insolute.
L’accertamento del diritto al pagamento delle rate non riscosse è di competenza del Comune.
Le rate non riscosse al momento della morte sono pagate agli eredi legittimi testamentari.
SCHEMA RIASSUNTIVO:
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presentazione dell’istanza dinnanzi alla ASL territorialmente competete , che deve fissare la visita entro 3 mesi;
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visita collegiale. In casi di particolare gravità può essere disposta anche la visita domiciliare.
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Redazione del verbale sanitario e riconoscimento del grado di invalidità;
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Trasmissione del verbale sanitario all’ufficio comunale competente, che ha un termine di 180 gg più eventuali sessanta per richiesta di integrazione della documentazione;
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Verifica della sussistenza dei requisiti di carattere socio economico da parte dell’ufficio comunale competente;
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Emissione del decreto . Il decreto può avere ad oggetto sia: a) il riconoscimento del diritto all’ottenimento dei benefici economici, sia b) il diniego al diritto all’ottenimento dei benefici economici.
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Trasmissione del decreto all’INPS territorialmente competente, e trasmissione copia del decreto all’invalido.
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Erogazione effettiva del beneficio economico da parte dell’INPS.
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