Accesso agli atti ed ai documenti del Comune
Lo statuto comunale prevede l’istituzione, presso ciascuna Circoscrizione, di un ufficio per la visione e l’acquisizione degli atti e documenti, denominato “ufficio per l’accesso”.
L’Ufficio per l’accesso garantisce la trasparenza dell’attività amministrativa e ne favorisce lo svolgimento imparziale mediante il riconoscimento del diritto all’informazione e all’accesso agli atti e documenti amministrativi per Ia tutela di situazioni giuridicamente rilevanti.
Il diritto di accesso è il diritto riconosciuto a tutti i cittadini, singoli o associati a prendere visione ed eventualmente chiedere il rilascio di copia dei documenti amministrativi con il solo rimborso dei costi di riproduzione sostenuti dell’amministrazione. Esso può essere esercitato nei confronti delle pubbliche amministrazioni e dei concessionari dei pubblici servizi.
Qual è l’oggetto del diritto di accesso?
E’ il documento amministrativo ossia ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica, o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni, formati dal Comune, o, comunque, utilizzati ai fini dell’attività amministrativa.
Il diritto d’accesso riguarda anche documenti relativi ad atti interni formati dalla Pubblica Amministrazione. Pertanto non può essere esteso agli atti non perfezionati.
Chi può esercitare il diritto di accesso?
Tutti i soggetti (cittadini, associazioni, imprese, ecc.) che dimostrano di avere un interesse giuridicamente rilevante rispetto all’atto oggetto del diritto di accesso.
Esso è riconosciuto anche alle amministrazioni, associazioni, e comitati portatori di interessi pubblici o diffusi.
Il diritto di accesso comprende anche il diritto alle informazioni sullo stato degli atti e di procedimenti, di cui il richiedente sia parte interessata, cointeressata o controinteressata.
Quali sono le limitazioni al diritto d’ accesso?
Le limitazioni al diritto di accesso consistono nell’esclusione e nel differimento temporaneo.
Quali sono i casi di esclusione?
Il diritto di accesso è escluso per tutti i documenti riservati per espressa disposizione di legge.
Sono sottratti all’accesso i documenti contenenti notizie la cui diffusione potrebbe pregiudicare il diritto alla riservatezza di persone fisiche, persone giuridiche, gruppi, associazioni, imprese, individuabili in particolare nelle seguenti categorie: appartenenza razziale, opinioni politiche e convinzioni religiose, salute della persona, condanne penali, uso di sostanze stupefacenti, reputazione, corrispondenza, relazioni e stati familiari, rapporti economici tra coniugi, e riguardanti interessi:professionali, finanziari, industriali, commerciali, epistolari, sanitari, sebbene i relativi dati siano stati forniti all’Amministrazione dagli stessi soggetti cui si riferiscono
Deve comunque essere garantito ai richiedenti o ai loro incaricati l’accesso a quegli atti la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i loro interessi in giudizio.
In ogni caso non possono essere sottratti all’accesso quei documenti per i quali sia sufficiente fare ricorso al differimento
In quali casi il diritto d’ accesso può essere differito?
Il differimento discrezionale(art. 24, 6 comma, L.. 2 41/90) può essere disposto dal Dirigente del Servizio e/o struttura con provvedimento motivato allorché vengano richiesti atti di un procedimento non ancora concluso e la cui conoscenza possa impedire o ostacolare gravemente l’azione amministrativa, pregiudicare il diritto della riservatezza di persone ,gruppi o imprese o compromettere esigenze di prevenzione o repressione della criminalità.
n ogni caso l’atto che dispone la sospensione deve indicare la sua durata che non può essere superiore a tre mesi, eccezionalmente prorogabile per un ulteriore trimestre.
Il differimento vincolato riguarda gli atti finalizzati alla salvaguardia degli interessi pubblici indicati dall’art. 24, 2 comma, legge 241/90.
In tal caso è sufficiente richiamare in motivazione la norma regolamentare che lo prevede.
Per i servizi erogati dalle Circoscrizioni esiste:
Un divieto assoluto alla consultazione dei registri di Stato Civile per salvaguardare il diffondersi di dati personali;
Un divieto di comunicare o diffondere a privati i dati personali provenienti dagli archivi anagrafici.
L’Ufficiale d’anagrafe può comunicare i dati anagrafici, resi anonimi e aggregati, agli interessati che ne facciano richiesta solo per fini statistici e di ricerca e rilasciare elenchi degli iscritti solo alle Amministrazione pubbliche che ne facciano motivata richiesta per esclusivo uso di pubblica utilità.
A chi deve essere presentata la richiesta d’accesso?
Le richieste dovranno essere presentate all’Ufficio Centrale ovvero all’Ufficio per l’accesso della Circoscrizione di appartenenza.
Come si esercita il diritto d’accesso?
Il diritto di accesso si esercita tramite richiesta su appositi moduli (di cui si allega fotocopia) forniti gratuitamente dagli uffici per l’accesso, oppure a mezzo posta, telefax o posta elettronica.
Chi presenta la richiesta?
La richiesta di accesso deve essere presentata personalmente dall’interessato ovvero da un suo delegato munito di delega in carta semplice e copia di un documento di identità del delegante e deve indicare le ragioni giustificative della richiesta.
Quali sono i tempi di erogazione?
Il termine entro il quale la richiesta dell’interessato deve essere accolta o respinta è di 30 giorni dalla data di ricezione della domanda.
Il procedimento di accesso si conclude con provvedimento motivato del Dirigente del Servizio e/o struttura che detiene stabilmente gli atti
Decorsi inutilmente 30 giorni dalla richiesta la domanda si intende respinta.
L’accesso agli atti la cui pubblicità è prevista a norma di legge e a quelli in possesso dell’ufficio circoscrizionale per l’accesso non necessita di un esplicito provvedimento di accoglimento della domanda e si effettua con le seguenti modalità:
La visione degli atti in possesso dell’ufficio accesso viene immediatamente consentita al richiedente.
Per gli altri atti l’interessato viene indirizzato presso l’ufficio che custodisce il documento.
Il rilascio di copie dei suddetti atti avviene presso l’ufficio per l’accesso (presso la circoscrizione di appartenenza)entro il termine di 10 giorni dal pagamento del costo di riproduzione che deve essere precisato dall’ufficio entro 5 giorni successivi alla presentazione della domanda .
Quali sono i costi?
La visione dei documenti è gratuita.
Il corrispettivo da richiedere a titolo di rimborso spese per il rilascio di copie di documenti è di dieci centesimi di euro a copia.
La riscossione del corrispettivo avviene mediante versamento da effettuarsi sul C/C N°20974804 intestato a COMUNE DI NAPOLI – Riproduzione atti amministrativi.
A chi si può ricorrere?
In caso di rifiuto dell’accesso , espresso o tacito, o di differimento discrezionale, il richiedente nel termine di trenta giorni può presentare:
ricorso al T.A.R. Campania
chiedere al Difensore civico competente che sia riesaminata la suddetta determinazione
Il richiedente l’accesso, qualora si sia rivolto al Difensore Civico, il termine di 30 giorni previsto per il ricorso al T.A.R. decorre dalla comunicazione all’interessato che conferma il precedente rifiuto.
Riferimenti normativi :
- Testo Unico degli Enti Locali
- Statuto del comune di Napoli
- Regolamento per l’accesso agli atti e ai documenti-delibera consiliare.
n. 238 del 10 luglio 2002
- legge n. 241/90
- d.P.P.R. n. 223/89
- d.P.R. n. 352/1992
- d.lgs.196/2003
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